Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. I cittadini italiani e degli Stati membri dall'Unione europea che alla data di entrata in vigore della presente legge documentano il possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 6 e di aver esercitato in Italia quale principale fonte di reddito l'attività su delega diretta dei danneggiati o presso un professionista per conto di quest'ultimo nel decennio precedente, possono richiedere l'iscrizione al ruolo con esonero dalla prova di idoneità di cui al citato articolo 6, comma 3.
      2. La domanda per l'iscrizione ai sensi del comma 1 deve essere presentata all'ISVAP entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere i seguenti dati:

          a) cognome e nome;

          b) luogo e data di nascita;

          c) cittadinanza;

          d) residenza;

          e) codice fiscale e partita IVA;

          f) godimento dei diritti civili;

          g) indirizzo della sede operativa;

          h) certificazione relativa a condanne e a carichi pendenti;

          i) certificazione fiscale degli ultimi dieci anni o del professionista presso cui si è prestata l'attività nel decennio precedente con sottoscrizione autentica del medesimo professionista.